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Gli
Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV conformemente
a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2
bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i
relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con
propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative
peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui
al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza
pubblica.”
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione |