Norme generali per l'uso del timbro

  1. Ogni elaborato tecnico, presentato da un Dott. Agronomo o da un Dott. Forestale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro fornito dall'Ordine, attestante che il firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'Albo professionale. 

  2. Il timbro porterà in cerchio l'iscrizione "Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Campobasso"; al centro porterà il nome del Dott. Agronomo o Dott. Forestale ed il numero del timbro. Detto numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro iscritto anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

  3. Il timbro sarà assegnato dal Presidente dell'Ordine ad ogni iscritto, all'atto della sua iscrizione nell'Albo. Il timbro sarà consegnato in dotazione soltanto ai Dottori Agronomi o Dottori Forestali che possono esercitare liberamente la professione. 

  4. Il timbro sarà riprodotto nella tessera di riconoscimento che, a norma dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione della Legge n. 3 del 7/1/1976, DL 30/4/1981 n. 350, il Presidente dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto nell'Albo professionale. 

  5. Qualora il Dottore Agronomo o Dottore Forestale, che sia in possesso di timbro professionale, cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni, per trasferimento ad altro Albo, oppure in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di dimissioni o di trasferimento, oppure della comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal Consiglio, riconsegnare il timbro alla sede dell'Ordine. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale dell'iscritto, comportante il divieto dell'esercizio della libera professione, il Dottore Agronomo o Dottore Forestale dovrà riconsegnare il timbro professionale al momento della prescritta comunicazione all'Ordine. Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato. In caso di smarrimento del timbro il Professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato. 

  6. Il Professionista, cancellato dall'Albo, trasferito ad altro Albo, oppure passato nella categoria di coloro che non possono esercitare liberamente la professione, il quale non abbia riconsegnato il timbro nei termini indicati, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

  7. E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro, o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano stati rilasciati dall'Ordine è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare. 

  8. L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti di timbro attestante l'iscrizione nell'Albo, e a respingerli se non lo siano, o non sia in altro modo valido accertata l'iscrizione nell'Albo, alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni.