Norme generali per l'uso del timbro
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Ogni
elaborato tecnico, presentato da un Dott. Agronomo o da un Dott.
Forestale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con
l'apposizione del timbro fornito dall'Ordine, attestante che il
firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla
legge, della iscrizione nell'Albo professionale.
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Il timbro porterà in
cerchio l'iscrizione "Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Campobasso"; al centro porterà il nome del Dott. Agronomo o Dott. Forestale
ed il numero del timbro. Detto numero progressivo non potrà più essere
attribuito ad altro iscritto anche in caso di cancellazione dall'Albo
del primo attributario.
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Il
timbro sarà assegnato dal Presidente dell'Ordine ad ogni iscritto,
all'atto della sua iscrizione nell'Albo. Il timbro sarà consegnato in
dotazione soltanto ai Dottori Agronomi o Dottori Forestali che possono
esercitare liberamente la professione.
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Il
timbro sarà riprodotto nella tessera di riconoscimento che, a norma
dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione della Legge n. 3 del
7/1/1976,
DL 30/4/1981 n. 350, il Presidente dell'Ordine
rilascia ad ogni iscritto nell'Albo professionale.
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Qualora
il Dottore Agronomo o Dottore Forestale, che sia in possesso di timbro
professionale, cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni, per
trasferimento ad altro Albo, oppure in seguito a provvedimento di
cancellazione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda
di dimissioni o di trasferimento, oppure della comunicazione del
provvedimento di cancellazione adottato dal Consiglio, riconsegnare il
timbro alla sede dell'Ordine. Nel caso di variazione dello stato
giuridico-professionale dell'iscritto, comportante il divieto
dell'esercizio della libera professione, il Dottore Agronomo o Dottore
Forestale dovrà riconsegnare il timbro professionale al momento della
prescritta comunicazione all'Ordine. Della avvenuta riconsegna sarà data
ricevuta all'interessato. In caso di smarrimento del timbro il
Professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente dell'Ordine
che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
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Il
Professionista, cancellato dall'Albo, trasferito ad altro Albo, oppure
passato nella categoria di coloro che non possono esercitare liberamente
la professione, il quale non abbia riconsegnato il timbro nei termini
indicati, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione
all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il
Professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della
professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di
denuncia all'Autorità Giudiziaria.
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E' fatto
divieto di provvedersi direttamente del timbro, o di usare timbri che
abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano stati
rilasciati dall'Ordine è considerato infrazione perseguibile con
provvedimento disciplinare.
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L'Autorità
Giudiziaria, gli Enti, gli uffici Pubblici comunque preposti alla
vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad
accertare che gli elaborati stessi siano muniti di timbro attestante
l'iscrizione nell'Albo, e a respingerli se non lo siano, o non sia in
altro modo valido accertata l'iscrizione nell'Albo, alla data della
presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle
presenti disposizioni.
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